Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente


Comune di Agnana Calabra (RC)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Accesso Civico

Con il Decreto legislativo recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza correttivo della legge 190/2012 E del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, N. 124, in Materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è  stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente  quella che nei sistemi  anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l´obbligo dell´amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione e che l´amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

 

 

 Come presentare l’istanza

 

 L’istanza deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

 

 E´ possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:

  • Per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Agnana Calabra - Via Roma n. 115 - 89040 Agnana Calabra (Rc)
  • Per via telematica (specificando nell’ oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.agnana@asmepec.it - email: amministrativa@comune.agnana.rc.it 

Documentazione da allegare:

  •  Documento d´identità in corso di validità del richiedente;

Procedimento

1.         Il procedimento di accesso, sia civico che generalizzato, deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione o I termini diversi che si applicano in caso di irreperibilità).

2.       In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3.       Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5- bis del D.Lgs. n. 33/2013.

 

  • Le richieste di accesso civico non richiedono il versamento di alcun corrispettivo per l’attività svolta dall’ente.
  • Le richieste di accesso generalizzato soddisfatte attraverso la trasmissione di documenti, dati, informazioni in formato cartaceo determinano la necessità di versare il corrispettivo per il costo della riproduzione.             

Comune Agnana Calabra (RC)

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